OBBLIGO VACCINALE PER GLI OPERATORI SANITARI

La terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6401 pubblicata lo scorso 2 dicembre (testo integrale disponibile cliccando qui) ha affermato il principio secondo cui “in sede di comparazione tra l’interesse del personale sanitario a non vaccinarsi – malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto – e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a quest’ultima, atteso che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancora più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia – per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto“.

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